Addetti antincendio
Il D.M. 02/09/2021 (entrato in vigore dal 4 ottobre 2022) ha sostituito il vecchio D.M. 10/03/1998 ridefinendo i livelli di formazione degli addetti antincendio. Non si parla più di rischio "basso/medio/elevato" ma di tre livelli proporzionati al rischio incendio dell'attività.
| Livello | Tipologia attività | Durata iniziale | Aggiornamento (5 anni) |
|---|---|---|---|
| Livello 1 | Rischio basso | 4 ore (2 teoria + 2 pratica) | 2 ore |
| Livello 2 | Rischio medio | 8 ore (5 teoria + 3 pratica) | 5 ore |
| Livello 3 | Rischio elevato | 16 ore (12 teoria + 4 pratica) | 8 ore |
La parte pratica con prova di spegnimento su fuoco reale è obbligatoria in tutti i livelli. La eseguiamo in campo prove autorizzato con estintori a polvere e CO2, ricreando scenari di principio di incendio su solidi e liquidi.
Attività di livello 3 richiedono attestato VVF
Per gli addetti di alcune attività particolarmente esposte al rischio incendio (Allegato IV) è ancora richiesta l'idoneità tecnica rilasciata dal Comando dei Vigili del Fuoco al termine del corso. Sono ad esempio: impianti industriali con processi a rischio, attività di intrattenimento con > 100 persone, alberghi > 25 letti, scuole > 100 persone, ospedali, attività con sostanze pericolose. Il datore di lavoro deve presentare la richiesta al Comando dopo il corso.
Addetti primo soccorso
Il D.M. 388/03 classifica le aziende in tre gruppi (A, B, C) in funzione del rischio infortunistico e del numero di lavoratori. La formazione varia di conseguenza.
| Gruppo | Tipologia | Durata iniziale | Aggiornamento (3 anni) |
|---|---|---|---|
| Gruppo A | Aziende a rischio elevato (industria, costruzioni, sanità) e > 5 lavoratori | 16 ore | 6 ore (di cui pratica) |
| Gruppo B | Aziende ≥ 3 lavoratori non rientranti nel gruppo A | 12 ore | 4 ore (di cui pratica) |
| Gruppo C | Aziende ≤ 2 lavoratori non rientranti nel gruppo A | 12 ore | 4 ore (di cui pratica) |
Il programma include: allertamento sistema 112, valutazione coscienza/respiro, BLS (Basic Life Support) con manovre di rianimazione cardiopolmonare, uso del DAE (defibrillatore semiautomatico), disostruzione vie aeree (manovra di Heimlich), gestione di traumi, emorragie, ustioni, shock, intossicazioni, lesioni da causa fisica. Le manovre si esercitano su manichino didattico, non solo a parole.
Come organizziamo i corsi
- Individuazione degli addettiInsieme al datore di lavoro definiamo il numero minimo (proporzionato a turni, dimensione e layout) e i nominativi. Servono sostituti per ferie e malattie.
- CalendarioSessioni in piccoli gruppi presso la vostra sede o presso aule attrezzate per le prove pratiche.
- Docenti qualificatiPer il primo soccorso: medico abilitato (D.M. 388/03 art. 3 c. 5). Per l'antincendio: docente con i requisiti del D.M. 05/08/2011.
- Prove praticheSpegnimento fuoco reale per antincendio, BLS-D su manichino con DAE per primo soccorso. Senza pratica, la formazione non è valida.
- Nomine e tracciabilitàPredisponiamo le lettere di incarico, gli attestati, l'archivio aziendale. Alert sulle scadenze dell'aggiornamento.
Dotazione e organizzazione
Oltre alla formazione, il datore di lavoro deve garantire la dotazione di presidi (pacchetto di medicazione o cassetta di pronto soccorso secondo il gruppo aziendale) e organizzare il collegamento con la struttura di emergenza territoriale (Servizio di Emergenza Sanitaria — 118/112). Per le aziende del Gruppo A è inoltre necessario un mezzo di comunicazione idoneo (telefono sempre raggiungibile) e una procedura di intervento documentata.
Riferimenti normativi
Quadro di riferimento
- D.Lgs. 81/08 artt. 43-46 — Gestione delle emergenze
- D.M. 02/09/2021 — Criteri formazione addetti antincendio
- D.M. 03/09/2021 — Criteri valutazione e gestione rischio incendio
- D.M. 388/2003 — Disposizioni sul pronto soccorso aziendale
- D.M. 05/08/2011 — Idoneità tecnica del docente antincendio